Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza 12 gennaio 2023, n. 644
La pronuncia in commento si occupa della individuazione delle condizioni di proponibilità dell’azione risarcitoria in caso di danno subiti da parte di veicoli non identificati.
In tema di sinistri automobilistici, l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell’assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell’impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza (Cass., 17 dicembre 2019, n. 33444, Foro it., Rep. 2019, voce Assicurazione (contratto di), n. 178).
E’ opportuno precisare, in proposito, che l’indirizzo appena richiamato non può in alcun modo essere ritenuto in contrasto con i principi di diritto affermati dalla stessa Corte di Cassazione (e richiamati dalla pronuncia in commento), secondo i quali in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (Cass., sez. 6, 15 aprile 2021, n. 9873, id., Rep. 2021, voce cit., n. 139).
In tale orientamento si è infatti inteso esclusivamente negare – oltre all’obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all’identificazione dell’investitore e al condizionamento dell’azione civile alla conclusione delle indagini penali – la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio.
Non si è inteso, invece, affatto negare, anzi risulta espressamente confermato che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell’intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
II. Pertanto, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.