Validità e Impugnabilità delle Rinunce dei Diritti del Lavoratore

Validità e Impugnabilità delle Rinunce dei Diritti del Lavoratore

In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.; qualora quindi, come nel caso di specie, l’illustrazione della res litigiosa effettuata dal sindacalista sia del tutto lacunosa, non solo per la insufficiente individuazione dei diritti rinunciati, ma anche e soprattutto per l’omessa quantificazione del valore di essi e non sia stata adeguatamente garantita l’assistenza al lavoratore in sede transattiva (poiché il conciliatore ha dichiarato, in sede testimoniale, di essere intervenuto in tale veste e non come sindacalista, al principale scopo di verificare la libera determinazione del lavoratore), la conciliazione non è impugnabile.

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