Usura bancaria e onere della prova

Usura bancaria e onere della prova

Nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far vale re l’applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico anche mediante dettagliata documentazione peritale mentre l’istituto bancario che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati. (Corte di Cassazione III Sezione Civile ordinanza 28.09.2023 n. 27545)

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