Sezioni Unite: Continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato

Sezioni Unite: Continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato

Nel rispondere al quesito «Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione» le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno statuito che:

-ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., il giudice dell’esecuzione deve considerare come «pena più grave inflitta», che identifica la «violazione più grave», quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza.

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