Se l’apparecchiatura «autovelox» non è omologata…

Se l’apparecchiatura «autovelox» non è omologata…

Va annullato il verbale elevato per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada (superamento dei limiti di velocità) se l’accertamento dell’infrazione è avvenuto con apparecchiatura elettronica non preventivamente omologata ai sensi di legge. Allo scopo non rileva infatti la mera approvazione preventiva del mezzo di rilevazione (che non equivale all’omologazione ministeriale), poiché solo l’omologazione autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione stessa e non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Una recente pronuncia della Cassazione (n. 3335 del 2024, ForoPlus), oltretutto, ha precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, aggiungendo che tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.

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