Responsabilità del veicolo danneggiato

Responsabilità del veicolo danneggiato

Secondo la pronuncia qui riportata, “laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) ha  aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso  verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista (nel caso, per avere invaso l’opposta corsia di marcia), risulta con ciò stesso assolto l’onere dei danneggiati (nel caso, i congiunti del trasportato deceduto nel sinistro) di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito (fatta salva la quantificazione, da parte del giudice, della misura dei distinti contributi causali), mentre incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l’onere di fornirne la prova”.

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