Più assicuratori e misura del regresso

Più assicuratori e misura del regresso

Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4273

La terza sezione civile ha chiarito con quale metodo, in caso di assicurazione plurima ex art. 1910 c.c., si debba stabilire la misura del regresso fra assicuratori, ove uno di essi abbia pagato l’indennizzo. Costui, in virtù del 4° comma della citata disposizione, ha diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale di quanto versato, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Come ricorda la sentenza in rassegna (che definisce una causa approdata per la seconda volta in sede di legittimità: per il precedente intervento, v. Cass. 9 giugno 2016 n. 11819, ForoPlus), quanto alla misura del regresso, si fronteggiano due tesi: secondo la prima (ritenuta preferibile Trib. Roma 2 marzo 2005, Foro it., Rep. 2005, voce Assicurazione (contratto di), n. 110), essa andrebbe determinata “in proporzione del massimale garantito (e dunque in misura pari al prodotto del danno per il massimale garantito dal singolo assicuratore, fratto il cumulo dei massimali garantiti da tutti gli assicuratori coinvolti): secondo la seconda (seguita da Trib. Massa 28 febbraio 2017, ForoPlus) occorrerebbe operare una proporzione rispetto “all’indennizzo dovuto (e dunque in misura pari al prodotto del danno per l’indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, fratto il cumulo degli indennizzi dovuti da tutti gli assicuratori coinvolti)”.

In assenza di precedenti di legittimità, la pronuncia qui riportata opta per la seconda traiettoria. Ad avviso del collegio giudicante, essa dev’essere percorsa per i seguenti motivi: i) è più aderente alla lettera dell’art. 1910, 4° comma, c.c.; ii) è altresì in linea con la sua ratio, consistente nel ridurre, in presenza di più assicuratori, il peso economico del sinistro per ciascuno di essi; iii) dal punto di vista logico, “il criterio di determinazione della quota di regresso in proporzione del massimale non sarebbe applicabile in caso di massimale illimitato”, ipotesi che non si può escludere a priori nell’assicurazione contro la responsabilità civile; iv) trova riscontro nell’evoluzione della legislazione francese.

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