misure cautelari e crisi d’impresa

misure cautelari e crisi d’impresa

Si riporta il decreto con cui il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 94 bis c.c.i.i. (disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale) dispone, per quattro mesi a decorrere dalla presentazione del ricorso presso il registro delle imprese, l’inefficacia della risoluzione, sospensione o modifica dei contratti in corso di esecuzione per il solo fatto di aver presentato domanda ex art. 44 c.c.i.i. (accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione), ovvero per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla data della relativa presentazione (nel caso di specie, crediti concessi dalle banche ad una s.r.l.).

 

IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione crisi di impresa e dell’insolvenza
Reg. proc. un. n.409/2024
All’esito dell’udienza del 17.12.2024 il Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
-letto il ricorso ex artt. 40-44 CCII con riserva di presentare domanda di omologazione di
concordato preventivo ex art. 84 CCII o di omologa di accordi di ristrutturazione del debito con
contestuale richiesta di misure protettive e cautelari depositata da srl Colella Fruit;
– premesso che nella fase del ricorso prenotativo sono stati disposti, per il termine di 120 giorni a
decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese (avvenuta il 25.10.2024)
il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della
società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l’inefficacia delle decadenze;
-che, con istanza dell’11 novembre 2024 la società, premesso che la BNL in data 8 novembre 2024
aveva comunicato la sospensione della linea di credito BT, chiedeva,
“ai sensi dell’art. 54, co. 1° e 2° e 94 bis CCII, che il Tribunale emetta nei confronti degli istituti di
credito di seguito indicati, anche prima dell’udienza ex art. 55 CCII, un provvedimento cautelare
della medesima durata delle misure protettive già concesse, pari a 120 giorni decorrenti dal 25
ottobre 2024, che sancisca, ai sensi dell’art. 94 bis CCII, l’inefficacia della risoluzione, sospensione
o modifica in danno della Colella Fruit s.r.l. dei contratti in corso di esecuzione per il solo fatto della
presentazione della domanda ex art. 44 CCII ovvero per il solo fatto del mancato pagamento dei
crediti anteriori alla data della relativa presentazione, nei confronti di:
– Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, viale Altiero Spinelli, n. 30, c.f. e p. iva
09339391006, PEC: bnl@pec.bnlmail.com;
– Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, c.f.
00884060526 e p. iva 01483500524, PEC segr.gen@postacert.gruppo.mps.it.;
-che, a sostegno della richiesta la debitrice interpreta estensivamente l’art. 54 CCII nel senso di
ritenere sempre possibile per il Tribunale concedere misure cautelari (e quindi anche durante la
fase prenotativa e prima del deposito della proposta).
-letto il parere non favorevole dei commissari (depositato in data 9.12.2024) e la costituzione della
BNL ;
-rilevato che, a parere di questo Giudice, in difetto di indicazioni normative tali da circoscrivere o
individuare la cognizione del giudice delle procedure concorsuali, sia le misure cautelari atipiche
che le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell’azienda e del suo patrimonio e
mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela
della par condicio creditorum e della maggior soddisfazione della massa (cfr. Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, del 10 ottobre 2022);
-osservato che le misure cautelati atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché
strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore, in vista dell’attuazione della regolazione
della crisi e, dunque, in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell’impresa a
beneficio di tutta la massa creditoria; detto altrimenti, trattasi, quindi, di provvedimenti selettivi
con destinatari determinati, dal contenuto atipico, connotate soltanto dal loro scopo, vale a dire
assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (vedi
Trib. Imperia del 20.2.2024);
-ritenuto che la cognizione del giudice della cautela sia necessariamente sommaria e
deformalizzata, mettendo capo a misure – per loro natura -provvisorie e aventi efficacia interinale
sino all’emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di omologa del
concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;
-osservato che le misure cautelari potranno essere revocate o modificate nel corso del
procedimento alla stregua di quanto prevede l’articolo 669 decies cpc se si verifica un mutamento
delle circostanze o se si allegano fatti di cui sia acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare medesimo;
-ritenuta l’istanza di misure cautelari specifiche (verso i summenzionati istituti di credito)
meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che la medesima istanza – allo stato – non
pare pregiudizievole per gli interessi dei creditori;
-ritenuto che la possibilità di accedere al credito, garantita dalla misura (cautelare atipica) inibitoria
concessa nei confronti di BNL e MPS appare funzionale alla conservazione della continuità
aziendale (la quale appare, a propria volta, come indispensabile alla buona riuscita del
predisponendo piano di risanamento);
-rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sull’omologa, la conferma richiesta, pertanto, può
essere concessa per il termine massimo di 4 mesi a decorrere dalla medesima data delle misure
cautelari già concesse e dunque dal 25.10.2024;
ACCOGLIE
L’istanza e DISPONE, per la durata di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso
presso il registro delle imprese (25.10.2024), ai sensi dell’art. 94 bis CCII, l’inefficacia della
risoluzione, sospensione o modifica in danno della Colella Fruit s.r.l. dei contratti in corso di
esecuzione per il solo fatto della presentazione della domanda ex art. 44 CCII ovvero per il solo
fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla data della relativa presentazione, nei
confronti di:
– Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, viale Altiero Spinelli, n. 30, c.f. e p. iva
09339391006, PEC: bnl@pec.bnlmail.com;
– Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, c.f.
00884060526 e p. iva 01483500524, PEC segr.gen@postacert.gruppo.mps.it;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle Imprese per l’iscrizione.
Bari, 03/01/2025
Il Giudice
Assunta Napoliello

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