“Ispezioni sulle Navi di Soccorso: Diritti e Limiti”

“Ispezioni sulle Navi di Soccorso: Diritti e Limiti”

La dichiarazione di interesse alla pronuncia sulla illegittimità dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini di una eventuale domanda risarcitoria, può essere resa anche in udienza, nella fase di discussione della causa.Il giudice amministrativo è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. (c.d. sospensione impropria) proposta dalla ricorrente in ragione della pendenza dinanzi alla Corte di giustizia Ue di questioni la cui soluzione sarebbe risultata determinante per l’esito della controversiaIn base alla direttiva 2009/16/C del parlamento europeo e del consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 del parlamento europeo e del consiglio, del 15 novembre 2017 lo Stato di approdo può sottoporre a un’ispezione supplementare le navi che esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso a persone nel mare, ma non può interferire con le competenze proprie delle amministrazioni dello Stato di bandiera; tale ispezione presuppone che vi sia una situazione di pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente, e richiede che venga considerata anche l’attività di soccorso svolta da tali navi.Il provvedimento di fermo di una nave non può essere basato sulla mancanza di certificazioni diverse da quelle rilasciate dallo Stato di bandiera e deve rispettare il principio di proporzionalità.

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