La pronuncia in commento, Cass. 35899/22 del 7.12.2022, si pone in linea di continuità con quanto precisato dalla Corte di Cassazione a mente della quale in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale (Cass., sez. lav., 11 aprile 2007, n. 8723, Foro it., Rep. 2007, voce Previdenza e assistenza sociale, n. 502).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere, ai fini dell’accertamento della decorrenza dell’assegno di invalidità, che il momento del superamento della soglia di invalidità sia stabilito con la massima precisione possibile (Cass., sez. lav., 15 dicembre 2000, n, 15810, id., Rep. 2000, voce cit., n. 658).
Pertanto, tale momento deve ritenersi normalmente antecedente, salvo casi eccezionali, al momento dell’indagine tecnica del consulente, in quanto, riguardando l’indagine stessa uno stato o un processo durevole, è assai improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nel suo momento iniziale, mentre per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l’esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore
Quanto al profilo probatorio, la pronuncia in epigrafe evidenzia che la parte che richiede la prestazione deve dimostrare che l’evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si è verificato in data antecedente all’accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere già integrati i requisiti costitutivi della prestazione in un momento antecedente rispetto a quello accertato dal consulente.