In tema di spese dell’amministrazione di sostegno e dell’ausiliario del Giudice

In tema di spese dell’amministrazione di sostegno e dell’ausiliario del Giudice

Con la sentenza 167 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese giustizia), nella parte in cui, in violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, al pari che, nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, le spettanze dell’ausiliario del magistrato (al pari delle restanti spese processuali) siano anticipate dall’erario, estendendo, sempre nella parte in cui tali norme non includono l’amministrazione di sostegno, la declaratoria anche ai commi 2 e 3, recanti la disciplina della fase, successiva all’ammissione d’ufficio dell’interdicendo o dell’inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale finalizzata all’eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate.

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