In tema di mediazione, la Suprema corte ha ritenuto presuntivamente vessatoria la clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso del venditore, quante volte il compenso non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal primo (cfr. Cass. 18 settembre 2020, n. 19565, Foro it., Rep. 2020, voce Mediazione e mediatore, n. 11; e in Vita not., 2021, 109, con nota di Frattari, Multa penitenziale, provvigione e caparra nel contratto di mediazione: le differenze strutturali e funzionali nel giudizio di vessatorietà; Nuova giur. civ., 2021, 313, con nota di Purpura, La vessatorietà della provvigione del mediatore in caso di recesso del venditore; Contratti, 2021, 413, con nota di Grillo, Accertamento della vessatorietà della clausola nei contratti del consumatore: verso un sindacato esteso anche all’equilibrio economico?).
La sentenza qui riportata si occupa della clausola, predisposta unilateralmente dal mediatore, che prevede il sorgere del diritto del mediatore a ottenere, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, il compenso provvigionale da parte del soggetto che si sia avvalso della sua attività allorquando, , l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile” (nel senso che, per il riconoscimento del diritto alla provvigione, non rileva se l’affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto, v. Cass. 19 febbraio 2021 n. 4644, ForoPlus; 3 aprile 2009, n. 8126, Foro it., Rep. 2009, voce cit., n. 33; secondo Cass. 20 ottobre 2004, n. 20549, id., Rep. 2005, voce cit., n. 39, la provvigione non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie). La terza sezione civile considera siffatta clausola vessatoria ed abusiva, ai sensi dell’art.1341 c.c. e dell’art. 33 del codice del consumo; evidenzia in particolare come essa determini un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligandolo a effettuare una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.