impugnazione di delibere condominiali

impugnazione di delibere condominiali

La corte territoriale aveva escluso che la deliberazione approvata con cui l’assemblea condominiale, a fronte della notifica di un atto di citazione in giudizio da parte di un condomino, potesse essere impugnata da quest’ultimo. La seconda sezione civile ha rigettato il ricorso avverso tale statuizione sulla scorta del seguente principio di diritto: «in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione». Siffatta scissione è stata già evidenziata nelle pronunce che hanno ritenuto nulla, per impossibilità dell’oggetto, la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1629, Foro it., Rep. 2018, voce Comunione e condominio, n. 183; 18 giugno 2014, n. 1388, id., Rep. 2014, voce cit., n. 213). Nella motivazione dell’ord. 3192/23 il Supremo collegio ha evidenziato che, contrariamente a quanto opinavano i giudici d’appello, nel caso di specie non si profila una situazione di conflitto di interessi (in presenza della quale la deliberazione va presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge, conteggiando quindi anche quelli che si trovano in potenziale conflitto di interesse con il condominio: cfr. Cass. 28 settembre 2015, n. 19131, id., Rep. 2015, voce cit., n. 191, e, in Guida al dir., 2015, fasc. 44, 45, con nota di Pirruccio), posto che l’interesse personale del singolo condomino non è nemmeno in parte allineato a quello comune all’intera collettività.

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