immissioni intollerabili una sentenza recentissima

immissioni intollerabili una sentenza recentissima

I. Per la pronuncia in commento, n. 333/2023 del 10 gennaio l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’eliminazione delle cause delle immissioni – che rientra tra quelle negatorie, natura reale, a tutela della proprietà – deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse, e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass., sez. 2, 15 novembre 2016, n. 23245, Foro it., Rep. 2016, voce, Proprietà, n. 48).
II. Storicamente, l’art. 844 c.c. nasce come norma diretta a disciplinare la proprietà e, precisamente, i limiti reciproci nei modi di utilizzazione dei fondi. Stando alla decisione della Corte Costituzionale pronunziata negli anni settanta, la tutela dalle immissioni intollerabili provenienti dal fondo vicino viene delimitata ai pregiudizi recati alla proprietà. L’art. 844 c.c., invero, “mira a risolvere il conflitto tra proprietari dei fondi vicini per le influenze negative delle attività svolte con riguardo esclusivo al diritto di proprietà; pertanto, non contempla le immissioni, che rechino pregiudizio alla salute umana o all’integrità dell’ambiente naturale, alla cui tutela presiedono altre norme” (Corte cost. 23 luglio 1974, n. 247, in ForoPlus) Siffatta interpretazione, tuttavia, appare inadeguata a risolvere i conflitti di interessi nel campo delle immissioni rumorose e la portata dell’art. 844 cit. viene rimessa in discussione.
Talora si afferma che – quando le immissioni provocano la lesione del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno di una casa di abitazione – si può applicare l’art. 844 c.c., senza i previsti criteri di contemperamento, e conseguire così la inibitoria (Cass., sez. 2, 30 luglio 1984, n. 4523, id., Rep. 1985, voce cit. n,. 37). Altre volte si sostiene che dall’art. 844 c.c. esulano i diritti personali, ragion per cui per la tutela del diritto alla salute leso dalle immissioni non tollerabili occorre riferirsi all’art. 32 Cost., in relazione alle disposizioni dettate dagli artt. 2052 e 2058 c.c. (Cass., sez. un., 19 luglio 1985, n. 4263, id., Rep. 1985, voce Responsabilità civile, n. 72).
L’immissione di rumore nell’abitazione priva il proprietario (o il titolare) della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete. La tutela di questo interesse non si esaurisce con la tutela del profilo obbiettivo della proprietà, in quanto il godimento delle cose implica, in fatto, il rapporto tra la persona e la cosa. Nel godimento, invero, si riscontra un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che indubbiamente è rilevante per il diritto.
Nella deduzione della proprietà come interesse leso dalle immissioni rumorose si valorizzano i momenti soggettivi, nel senso che l’alterazione delle modalità di uso del bene, che incide sulle condizioni personali del proprietario, comporta una diminuzione del diritto dominicale: quindi, il disagio personale del titolare si considera come una oggettiva privazione della facoltà d’uso.
III. Può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l’azione ex art. 844 c.c. e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo – ciò che maggiormente rileva in questa sede – l’ammissibilità del concorso delle due azioni.
L’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l’eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare.
Nondimeno, l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c., nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass., sez. un,. 15 ottobre 1998, n. 10186, id., Rep 1998, voce cit., n. 18).
La questione della lesione del diritto alla salute presuppone una domanda autonoma, ma con la stesso atto si possono proporre le distinte domande, dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi.

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