Foto di minori e web

Foto di minori e web
  1. – Ai sensi dell’art. 96 l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore) nessuna forma è richiesta per il consenso (cd. liberatoria) all’utilizzo dell’immagine, che può essere anche tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente (v. Cass. n. 36754 del 2021,Foro it., 2022, I, 577, con nota di M. De Chiara, Nenna né, l’immagine e la privacy, che non ha ritenuto sufficiente, a tal fine, un semplice sguardo, benché prolungato, rivolto dal titolare al diritto all’immagine verso l’operatore).
  2. II. – Nel caso, come quello in questione, in cui i genitori avevano prestato il consenso scritto ad una squadra di calcio alla formazione e all’utilizzo dell’immagine del figlio, tale consenso autorizzava tacitamente la squadra a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i diritti sull’immagine. Infatti, come chiarito da Cass. n. 10957 del 2010 (id., Rep. 2010, voceDiritti d’autore, n. 95), acquisita la titolarità a disporre dell’immagine, il consenso ai successivi trasferimenti può essere anche tacito in quanto l’art. 110 l. n. 633 del 1941, che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’immagine, è volto a disciplinare unicamente i conflitti tra più pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini
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