Famiglia “di fatto”, negoziazione assistita e Riforma Cartabia

Famiglia “di fatto”, negoziazione assistita e Riforma Cartabia

Con al Riforma Cartabia, a quanto pare, dal 22 giugno le famiglie di fatto hanno la possibilità di regolamentare la crisi di coppia attraverso la procedura della «convenzione di negoziazione assistita» laddove dovessero trovare un accordo su affidamento e mantenimento dei figli (Legge 206/2021).

Il procedimento in parola ha dato ampia dimostrazione della sua utilità, pertanto la Riforma, ha voluto estendere il sistema anche alle coppie di fatto, quelle non sposate: da quando è stata introdotta nel 2014 (decreto legge 132), il suo utilizzo è aumentato fino a raggiungere l’85% delle intese stipulate nel 2019 (dati CNF); da segnalare l’aumento dell’8,8% nel 2021 rispetto al 2019 (dati Istat).

Anche i conviventi, ma non necessariamente devono essere tali, potranno formalizzare gli aspetti legati a una eventuale separazione nella quale siano coinvolti dei figli.
Nel dettaglio, il comma 35 dell’articolo unico prevede che la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata anche tra i genitori non sposati al fine di concordare:
– le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
– le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;
– l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
gli alimenti;
– una eventuale modifica alle condizioni già stabilite.
Non si esclude, in ogni caso, la possibilità di rivolgersi al Tribunale per chiedere di stabilire le modalità di mantenimento, di visita e frequentazione dei figli.
Nella pratica:
Una volta sottoscritta la convenzione di negoziazione, gli avvocati dovranno raggiungere un accordo in cui sia allegata tutta la documentazione da presentare al Pm.
Sottoscritto l’accordo da entrambe le parti e dagli avvocati, entro 10 giorni, dovranno trasmetterlo al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; deposito che può avvenire anche in via telematica presso l’Ufficio del pubblico ministero presso gli affari civili.
Il Pm esaminerà l’accordo e, se lo riterrà soddisfacente per gli interessi dei minori, lo autorizzerà così da renderlo attivo. In caso contrario l’accordo si trasmetterà entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, il quale fisserà entro 30 giorni la comparizione delle parti.
Laddove l’accordo fosse valido, non sarà necessario trasmetterlo al Comune di residenza. Nei registri di stato civile, infatti, non sono indicate le convivenze.

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