Bonus bebè e assegno di maternità per stranieri extracomunitari

Bonus bebè e assegno di maternità per stranieri extracomunitari

È stata depositata la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi, per contrasto con gli art. 3 e 31 Cost. e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le norme che escludono dalla concessione del cd. bonus bebè e dell’assegno di maternità , i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè” nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021.
La Corte di giustizia aveva concluso nel senso che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
La sentenza in rassegna esamina anche l’evoluzione della normativa successiva al rinvio pregiudiziale, rilevando: a) che, in attuazione della delega contenuta nella l. 1° aprile 2021 n. 46, il d.leg. 29 dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito «l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo» (art. 1); b) che l’art. 3 della l. 23 dicembre 2021 n. 238, ha ridefinito, in termini ampliativi, le condizioni di accesso dei cittadini dei Paesi terzi alle prestazioni sociali in termini generali e con specifico riguardo all’assegno di natalità e all’assegno di maternità.
La Corte, tuttavia, rileva che, in relazione alle fattispecie perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina non si applica la nuova normativa, destinata a produrre i suoi effetti per il futuro, con conseguente non necessità di restituzione degli atti ai giudici a quibus per una rinnovata valutazione di rilevanza della questione.
Alla luce delle indicazioni di Corte giust. 2 settembre 2021 cit., la Corte costituzionale ribadisce che, nel condizionare il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare, introducendo per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.

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