In tema di servitù di passaggio

In tema di servitù di passaggio

Cass., sez. II, ord. 9 febbraio 2023, n. 4033
La pronuncia in rassegna interviene in una controversa in cui il proprietario di un fondo intercluso (A) aveva agito contro il proprietario di uno dei fondi confinanti (X) per ottenere la costituzione ope iudicis una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Nell’invocare il rigetto della pretesa attorea, X deduceva, tra l’altro, che lo stato dei luoghi era tale da configurare un passaggio più agevole attraverso il fondo, finitimo a quello di A, appartenente a un altro soggetto (Y). In entrambi i gradi del giudizio di merito, questa circostanza era ritenuta decisiva per negare il provvedimento chiesto da A. Costui ricorreva per cassazione avverso la sentenza d’appello e, in uno dei motivi di gravame (l’unico non dichiarato inammissibile dall’ordinanza qui riportata), lamentava che non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Y.
La seconda sezione civile ritiene infondata la censura del ricorrente, richiamando i precedenti in virtù dei quali, ove il giudice di merito individui per il collegamento tra il fondo intercluso e la pubblica via una soluzione più conveniente (in base ai criteri della maggiore brevità dell’accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del «minimo mezzo»: v. Cass. 22 ottobre 2021, n. 29579, Foro it., Rep. 2021, voce Servitù, n. 18), che riguardi proprietari di fondi non parti in causa non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi (ciò nono vale allorché occorre costituire una servitù a carico di più fondi, disposti in modo successivo l’uno rispetto all’altro), i quali potranno, successivamente, essere chiamati ad intervenire nel processo ad istanza di parte ovvero iussu iudicis (cfr. Cass. 27 agosto 1997, n. 8105, id., Rep. 1997, voce cit., n. 41). Nel caso di specie, ad avviso dei giudici della legittimità, a seguito delle anzidette deduzioni di X, su A gravava “l’onere di attivarsi” per coinvolgere nella causa anche Y, onde ottenere una pronuncia costitutiva del diritto rivendicato, alternativamente a carico di uno dei due fondi adiacenti. Non avendo A assolto a tale onere, la sua domanda è rimasta diretta soltanto verso X. Se ne deduce che, a fronte dell’accertamento, operato dal giudice di merito “in esito alla valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie”, che esisteva “un percorso alternativo più agevole, a carico di un fondo di proprietà di soggetto mai evocato in giudizio”, la domanda era stata correttamente respinta.

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