Di recente sull’assegno di mantenimento del coniuge

Di recente sull’assegno di mantenimento del coniuge

Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 27 gennaio 2023, n. 2507
Con l’ordinanza in rassegna la I sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della questione di massima di particolare importanza concernente gli effetti prodotti dall’art. 1, 25° comma, l. 76 del 2016 – che prevede, attraverso il richiamo all’art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970, l’assegno spettante in caso di dissoluzione dell’unione civile – rispetto ad un’unione contratta all’esito dell’entrata in vigore della legge, ma rispetto alla quale uno dei partner prospetta la rilevanza di fatti precedenti all’entrata in vigore della legge e collegati all’esistenza del rapporto affettivo preesistente, al fine di farne derivare effetti a lei favorevoli sul reclamato assegno di divorzio. Rispetto alla soluzione dell’irrilevanza dei fatti antecedenti, diretta conseguenza del principio di irretroattività delle leggi sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., l’ordinanza prospetta una lettura che consideri il ritardo con il quale il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia al punto da imporre l’intervento di Corte eur. diritti dell’uomo, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, in Foro it., 2016, IV, 1, con nota di G. Casaburi, per sottolineare l’inadempimento del nostro Paese rispetto all’obbligazione positiva di assicurare uno specifico quadro legale per le unioni omoaffettive. In altri termini, non si tratterebbe solo di indagare la rilevanza della disciplina sopravvenuta rispetto ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati, ma di verificare, in una prospettiva attenta alla necessità di assicurare tempestiva attuazione agli obblighi sovranazionali, se l’esigenza di garantire l’effettività di questi ultimi non imponga, nel silenzio del legislatore, una interpretazione convenzionalmente conforme che valga ad estendere anche al passato le garanzie tardivamente assicurate dal legislatore domestico.

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