Ancora in tema di rinuncia alla eredità

Ancora in tema di rinuncia alla eredità

Per rinunciare all’eredità, l’art. 519 c.c. esige una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (come evidenzia Cass. 2 marzo 2015, n. 4162, Foro it., Rep. 2015, voce Successione ereditaria, n. 105 , si tratta di un negozio unilaterale non recettizio). Tale forma solenne è prevista da tale disposizione a pena di nullità e non ammette equipollenti (Cass. 4 luglio 2016, n. 13599, id., Rep. 2016, voce cit., n. 134, e in Famiglia e dir., 2017, 441, con nota di Galluzzo, Sulla rinuncia all’eredità e sull’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia); pertanto, non è consentita una rinunzia per facta concludentia (Trib. Napoli 8 giugno 2011, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 127, e in Riv. not., 2013, 438, con nota di Musolino, La rinunzia all’eredità e la possibilità di una rinunzia parziale), così come non costituisce un valido surrogato una scrittura privata autenticata (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4274, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 128; annotata da Musolino, Forma e pubblicità della rinunzia all’eredità, in Resp. civ. e prev., 2014, 580).
Non è esclusa la possibilità di revocare la rinunzia; revoca che l’art. 525 c.c. subordina alla duplice condizione che il diritto di accettare l’eredita non sia prescritto e che la stessa non sia stata ancora acquistata da altri, dei chiamati. In giurisprudenza si è più volte affermato che, dovendo essere l’atto di rinunzia rivestito di forma solenne, la revoca tacita è inammissibile (Cass. 19 febbraio 2014 n. 3958, ForoPlus; 12 ottobre 2011, n. 21014, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 126; 29 marzo 2003, n. 4846, id., Rep. 2003, voce cit., n. 72; Trib. Verona 9 dicembre 2008, id., Rep. 2010, voce cit., n. 134, e in Giur. merito, 2009, 2735, con nota di Criscuolo, È ammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità?). A tale orientamento aderisce l’ordinanza qui riportata, che stigmatizza la decisione dei giudici di merito secondo cui, nel caso di specie, la revoca della rinuncia all’eredità poteva desumersi dalla costituzione in giudizio dei rinunzianti con la richiesta di rigetto nel merito della domanda spiegata nei loro confronti. Va comunque evidenziato che sembra suffragare l’opposta soluzione, non ostativa alla revoca tacita (cfr. Galluzzo, op. cit., 448), il principio di diritto enunciato da alcune pronunce di legittimità, in virtù del quale la revoca della rinuncia all’eredità non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita (Cass. 2 agosto 2011, n. 16913, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 125; 8 giugno 1984, n. 3457, id., Rep. 1984, voce cit., n. 37; v. anche, con formulazione diversa, Cass. 4 luglio 2016, n. 13599, cit.; 18 aprile 2012, n. 6070, id., Rep. 2013, voce cit., n. 126, e in Riv. not., 2013, 177, con nota di Musolino, La revoca della rinunzia all’eredità).

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