Con la sentenza Num. 37477 Anno 2022 la Suprema Corte, sezione III, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, l’art. 139, comma 2, d.leg. 7 settembre 2005 n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale»;
2) L’art. 139 d.leg. 209/05, come modificato dalla l. 27/12 e dalla l. 124/17, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico-legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale): tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva dell””obiettività” del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micropermanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale»;
3) «In tema di responsabilità civile da circolazione, le spese sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società infortunistica, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’art. 1223 c. c. L’utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev’essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (tra esse compresa il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell’interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio».