Sexting dietro minacce

Sexting dietro minacce

Whatsapp, nuove forme di atto e violenza sessuale nella sentenza 2 luglio/8 settembre 2020 n. 25266

Per la Cassazione non vi sono dubbi sulla nuova forma di costrizione di una minorenne costretta a inviare foto di nudo per evitare e scongiurare una minaccia di pubblicazione di chat con scambi di foto a carattere sessuale.

La minaccia è interpretabile quale male futuro ed ingiusto ai danni della potenziale vittima, idoneo a eliminare o ridurre sensibilmente la capacita di autodeterminazione, indipendenza e volontà. L’intimidazione psicologica assume rilievo se attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima.

Per la cassazione non vi sono dubbi, quella forma di scambio di messaggi, inclusi in una chat con allegazioni di foto di nudo, costituisce atto sessuale applicabile alle mutevoli modalità attraverso cui, con il passare del tempo e dei costumi, dalle tipologie di contatto sociale, un atto può assumere natura sessuale

 

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