Buste paga e CUD, valore probatorio

Buste paga e CUD, valore probatorio

Cass. pen., sez. V, sent. 27 novembre 2024 – 17 gennaio 2025

I. ‒ La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. n. 4 del 1953 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (ex multis, Cass. n. 17413 del 1° settembre 2015, Foro it., Rep. 2015, voce Fallimento, n. 377; n. 10123 del 21 aprile 2017, ForoPlus; n. 17930 del 12 settembre 2016, ibid.).

Analoghe considerazioni valgono per il CUD, comune prova documentale, (non vincolante) per il giudice del merito, dell’esistenza di un rapporto lavorativo (Cass. n. 10041 del 20 aprile 2017, ibid., e n. 31173 del 3 dicembre 2018, Foro it., Rep. 2019, voce Prova civile, n. 19).

Simili principi presuppongono, tuttavia, che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo, per cui l’amministratore giudiziario non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: Cass. n. 6501 del 26 aprile 2012, id., Rep. 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 1097; n. 18169 del 5 luglio 2019, id., Rep. 2019, voce Fallimento, n. 304; n. 17413 del 1° settembre 2015, cit.).

II. ‒ Ciò considerato, a fronte della prova documentale prodotta dal creditore (busta paga e modelli CUD ‒ documenti dai quali emerge la prova documentale dell’esistenza del credito vantato dal ricorrente ‒ il relativo titolo, ovvero il trattamento di fine rapporto e la connessa quantificazione), sufficiente a provare l’esistenza del credito, incombe sull’amministratore giudiziario l’onere di provare il contrario, contestando il contenuto del documento.

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