Vincolo di non restituzione delle armi sequestrate a fini probatori

Vincolo di non restituzione delle armi sequestrate a fini probatori

La Suprema corte stigmatizza l’ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di alcuni fucili, disposto dal p.m. nei confronti di una persona denunciata per il reato di omessa custodia di armi, e aveva disposto la restituzione di tali fucili al proprietario. La sentenza in rassegna evidenzia come la pronuncia impugnata, pur richiamando Cass., sez. un., 30 maggio 2019, n. 40847, Foro it., 2020, II, 192, non ne aveva tratto le debite conseguenze. Secondo il richiamato precedente, infatti, il divieto di restituzione di cui all’art. 324, 7° comma, c.p.p., operante anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, 2° comma, c.p., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino il menzionato art. 240, 2° comma, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato. Orbene, nel caso vagliato dalla sentenza qui riprodotta, la confisca si basava sull’art. 6 l. 22 maggio 1975 n. 152, che ne sancisce l’obbligatorietà, richiamando per l’appunto l’art. 240, 2° comma, c.p.p., per “tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la confisca delle armi per finalità preventive, anche in caso di estinzione del reato per oblazione, respingendo le questioni sollevate in riferimento a vari articoli della Costituzione e della CEDU (Corte cost. n. 5/2023). Inoltre, ha giudicato l’art. 6 conforme all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la distruzione delle armi confiscate, eccetto quelle di valore storico o artistico (Corte cost. n. 20/2023).

La Cassazione ha stabilito che, in caso di estinzione del reato per oblazione in materia di armi (mancato rinnovo della denuncia di trasferimento), il giudice può disporre la confisca delle armi anche se la sentenza di non luogo a procedere non l’ha prevista. Questo è possibile se dagli atti risulta l’accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato (Cass. n. 13326/2024).

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