Tares e parcheggi: tassazione e presunzione di rifiuti

Tares e parcheggi: tassazione e presunzione di rifiuti

L’articolo esamina la disciplina della Tares in relazione alle aree destinate a parcheggio, sia pubbliche che private. Ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, la tassa sui rifiuti è dovuta per l’occupazione di locali e aree scoperte, salvo esenzioni specifiche per le aree non produttive di rifiuti. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui i parcheggi, essendo frequentati da persone, sono presuntivamente produttivi di rifiuti, imponendo così l’onere al contribuente di dimostrare la concreta inidoneità dell’area alla produzione degli stessi per ottenere l’esenzione.
In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell’esenzione e cioè la concreta inidoneità dell’area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell’area).
Pertanto, i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, sicché il contribuente, in ossequio alla regola generale, desumibile dall’art. 62, d.lgs. n. 507/1993, avrebbe dovuto dedurre e provare il presupposto dell’invocata esenzione e, cioè, la concreta inidoneità alla produzione dei rifiuti (ad esempio, per la mancata utilizzazione o inutilizzabilità del box), essendo l’imposta altrimenti dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione.
Il principio in esame, pur essendo stato enunciato nei due precedenti citati relativamente ad aree destinate a parcheggio pubblico, opera anche per i parcheggi privati, che non siano pertinenze dell’abitazione, ricorrendo la medesima ratio della frequentazione da parte di persone (e, cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti (Cass., sez. 5, 13 luglio 2017, n. 17311, in ForoPlus).

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