Competenza per territorio delle commissioni tributarie provinciali

Competenza per territorio delle commissioni tributarie provinciali

I. La pronuncia in commento ha enunciato il seguente principio di diritto: la commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l’acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l’atto impugnato.

II. L’individuazione della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente non può di certo essere effettuata con riferimento al vizio che si deduce in giudizio.

Invero, deve ritenersi, di contro, che l’individuazione della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente debba operarsi, come si desume dalla lettera dell’art. 4 d.leg. n. 546 del 1992, con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato. D’altra parte, tale conclusione appare coerente con il rilevo che – in via di principio – la competenza per territorio non è determinata dalla legge sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia, di volta in volta, controversa, essendo, invece, normativamente individuata sulla base di criteri di collegamento tra una specifica controversia ed una determinata zona del territorio, per lo più, fondati – fatte salve tassative eccezioni previste dalla legge sull’allocazione spaziale dei soggetti in causa (residenza o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica).

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