Disconoscimento di paternità e accertamento di altra paternità

Disconoscimento di paternità e accertamento di altra paternità

Decidendo a seguito di richiesta formulata dal Procuratore generale, ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c., in materia che ha registrato l’intervento di Corte cost. 14/07/22, n.177, in Foro it., 2022, I, 3200, con nota di richiami, e della Corte di Strasburgo, con la sentenza 6 dicembre 2022, Scalzo c. Italia, le sezioni unite hanno concluso nel senso che il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

In motivazione, la sentenza ha aggiunto che, proprio in ragione del nesso di pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus, che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art.295 c.p.c. , da considerarsi sempre come un’extrema ratio, tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art.40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.274 c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art.103, 2° comma, c.p.c., per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione dei tempi procedurali e dell’attività istruttoria relativa all’azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria.Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legislatore e tenuto conto di quanto affermato dalla citata Corte cost. n. 177/22, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità.

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