Lavori di ristrutturazione di un appartamento e responsabilità nei confronti dei proprietari per carente isolamento acustico

Lavori di ristrutturazione di un appartamento e responsabilità nei confronti dei proprietari per carente isolamento acustico

La pronuncia in rassegna verte sulla responsabilità dell’impresa che aveva effettuato lavori di ristrutturazione su un appartamento, nei confronti dei relativi proprietari (cui il bene era stato ceduto dal committente di tali opere), i quali avevano agito per il risarcimento dei danni derivanti dall’insufficiente isolamento acustico dell’unità immobiliare. All’esito dei due gradi del giudizio di merito, la corte territoriale aveva condannato la società convenuta, addebitandole i gravi difetti lamentatati dagli attori; inoltre, il progettista e direttore dei lavori era stato condannato a tenere indenne detta società di quanto dalla stessa dovuto in favore degli attori nei limiti della metà. In particolare, i giudici di appello avevano evidenziato “che il rumore aereo del divisorio orizzontale tra alloggi e il rumore di calpestio tra alloggi sovrapposti superava le soglie di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 1997, rispettivamente quanto al valore dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente e dell’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio”; doveva quindi ritenersi che “le immissioni acustiche nella proprietà privata, destinata ad abitazione, non [erano] normalmente tollerabili”. Nel respingere il motivo di ricorso con il quale si contestava siffatta valutazione di intollerabilità, la Suprema corte ha richiamato i precedenti in materia di immissioni sonore, in virtù dei quali il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è senz’altro illecito sotto il profilo civilistico, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino (ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi), devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili.

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