Autorizzazione della minorenne all’interruzione di gravidanza

Autorizzazione della minorenne all’interruzione di gravidanza

In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla Legge 194/78. Secondo tale Legge quando la donna è minorenne (art. 12), per interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori o del tutore, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull’interruzione di gravidanza, il quale è competente del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base. È necessario rivolgersi al Consultorio Familiare dove una ostetrica, una ginecologa ed una psicologa compiranno gli opportuni accertamenti medici e valuteranno insieme alla ragazza e al suo partner (ove lei lo consenta) le circostanze che hanno portato alla decisione di interrompere la gravidanza, consigliandola sulle possibili alternative, sui suoi diritti e sulle strutture di sostegno sociali e sanitarie a cui può fare ricorso, sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Il Giudice Tutelare è chiamato ad intervenire nel procedimento per l’interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente. A differenza di quanto accade per la minore di età, nel caso dell’interdetta l’autorizzazione del giudice tutelare è necessaria non solo per l’intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. In seguito, il Consultorio Familiare è tenuto ad emettere, entro sette giorni dalla data della richiesta, una relazione corredata del proprio parere al giudice tutolare. Quest’ultimo, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l’interruzione della gravidanza.

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