I diritti successori del coniuge separato senza abbebito

I diritti successori del coniuge separato senza abbebito

Il primo periodo del 2° comma dell’art. 540 c.c. riserva al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. In passato, la giurisprudenza di legittimità ha ritento che tali diritti, nella misura in cui riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, non spettano al coniuge separato, quantunque senza addebito, ove la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare. Secondo la sent. 22566/23, in linea di principio i diritti di cui al 2° comma dell’art. 540 c.c. sono riservati anche al coniuge separato senza addebito. Le sole eccezioni possono configurarsi allorquando, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

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