La responsabilità medica e sanitaria

La responsabilità medica e sanitaria

La responsabilità medica civile riguarda il risarcimento dei danni subiti dal paziente a causa di un errore medico. In questo caso, il paziente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni materiali e immateriali, come spese mediche, danni fisici, perdita di reddito, dolore e sofferenza.

In epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 24/17 una donna si era recata nei locali di una struttura sanitaria privata per essere sottoposta a trattamenti fisioterapici. Mentre si posizionava sul lettino ricoperto da un lenzuolo di carta, ella si pungeva con un ago rimasto accidentalmente tale lenzuolo. La pronuncia qui riportata ha addebitato alla predetta struttura “la responsabilità contrattuale”, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per i pregiudizi subiti dalla paziente, evidenziando come non sia prevedibile, né evitabile, che un paziente possa pungersi per la presenza di un ago lasciato negligentemente sul lettino di cura. Quanto ai danni suscettibili di ristoro, il giudicante – oltre al danno patrimoniale consistente negli esborsi per farmaci visite specialistiche e consulenza stragiudiziale – riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale rappresentato dal “turbamento emotivo connesso al timore di ammalarsi”.
Per quel che concerne poi l’azione di manleva esercitata dalla struttura nei confronti del medico e dell’infermiere presenti nell’ambulatorio, il primo è stato ritenuto estraneo ai fatti (non rientrando nei suoi compiti la pulizia del materiale sanitario), mentre il secondo, essendo incorso una grave imprudenza allorquando aveva fatto appoggiare la paziente sul lettino, è stato condannato a tenere indenne la convenuta nei limiti del 50% di quanto dalla medesima pagato all’attrice (nel senso che, nei casi di malpractice medica assoggettati al regime anteriore alla l. n24717, la responsabilità dev’essere paritariamente ripartita, nel rapporto interno, tra struttura e sanitario, eccetto che nei casi eccezionali.

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