Separazione e diritti successori

Separazione e diritti successori

Il primo periodo del 2° comma dell’art. 540 c.c. riserva al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

In passato, la giurisprudenza di legittimità ha ritento che tali diritti, nella misura in cui riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, non spettano al coniuge separato, quantunque senza addebito, ove la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (Cass. 5 giugno 2019, n. 15277, Foro it., Rep. 2019, voce Successione ereditaria, n. 235; e in Nuova giur. civ., 2019, 1344, con nota di M. Farneti, Non spetta dunque mai al coniuge superstite separato il diritto di abitare nella casa adibita a residenza familiare?; Riv. not., 2020, 351, con nota di C. Michi, Lo «strano caso» dei diritti di abitazione ed uso del coniuge separato e del legato in sostituzione di legittima; 2 giugno 2014, n. 13407, Foro it., 2014, I, 2060; e in Riv. not., 2014, 1031, con nota di G. Musolino, I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite nella fattispecie del coniuge separato; Vita not., 2014, 1243, con nota di P. Castellano, L’incidenza della separazione dei coniugi sui diritti di abitazione e uso ex art. 540, 2º comma, c.c.; Nuova giur. civ., 2014, I, 1190, con nota di A. Benni De Sena, Il coniuge separato senza addebito e il legato di abitazione della casa adibita a residenza familiare; Dir. successioni e famiglia, 2015, 853, con nota di M. Giannini, Sui diritti di abitazione e di uso nella successione del coniuge separato).

La pronuncia in rassegna, valorizzando talune ricostruzioni dottrinali e facendo leva sul fatto che la citata disposizione non menziona in alcun modo la convivenza fra i coniugi, mentre l’art. 548 c.c. parifica senza mezzi termini i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato, si discosta dai precedenti in materia. Secondo la sent. 22566/23, in linea di principio i diritti di cui al 2° comma dell’art. 540 c.c. sono riservati anche al coniuge separato senza addebito. Le sole eccezioni possono configurarsi allorquando, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hai bisogno di aiuto?

Contattaci, un nostro consulente è pronto ad ascoltarti e trovare la giusta soluzione.

Scrivici