Ammissibile la domanda congiunta di separazione e divorzio

Ammissibile la domanda congiunta di separazione e divorzio

Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727
Con la sentenza in rassegna la I sezione della S.c., decidendo sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023 (Foro it., 2023, I, 1929, con nota di G. Casaburi) ha concluso nel senso che, in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Corte ha sottolineato che non rappresenta una ragione ostativa il rallentamento dovuto ai tempi di definizione del processo perché le parti dovrebbero attendere il termine di sei mesi previsto dalla legge e il tribunale dovrebbe quindi rinviare a data successiva a una tale scadenza, trattandosi, infatti, di uno spazio di tempo che i coniugi devono comunque rispettare anche con l’opposta soluzione, e anzi con l’aggravio di dover riaprire un procedimento, introducendolo ex novo, con il provvedere a tutte le nuove incombenze a questo legate e di attendere gli ulteriori tempi ad esso correlati per la fissazione di udienza dopo la proposizione del ricorso per divorzio congiunto.

La sentenza aggiunge che il Tribunale, all’esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definisce, pertanto, tutte le domande proposte e il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, è destinato a essere trasmesso in copia autentica all’Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall’art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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