Non solo formule di stile

Non solo formule di stile

Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza 6 aprile 2023, n. 9476
I. La pronuncia in commento si pone nel solco consolidato di legittimità a mente del quale la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per se, come una clausola di mero stile, quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2022, 35302, in Foro it., Rep. 2022, voce Procedimento civile, n.).

Infatti, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell’ art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche).

E’ stato, inoltre, chiarito che ove però, all’esito dell’istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’ammontare dell’importo preteso sia risultato maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni definitive, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non puo’ valere, perché l’omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2016, n. 12724, id., Rep. 2016, voce Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile, n. 30).

Pertanto, in tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell’importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura”, si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del quantum, la quale viene meno se, all’esito dell’istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della aestimatio del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza.

In buona sostanza, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all’esito dell’istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.

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