2023
VERBALE UDIENZA DEL 11/04/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della Dr.ssa Maria Gabriella Cappiello
ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativo a forniture di elettricità.
vertente
tra
L.G.S. s.r.l. (C.F/P.Iva 0259970646), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocino dell’Avv. Massimiliano Formicola (C.F. FRMMSM74R05F839S) in virtù di mandato per atto separato allegato all’atto di opposizione e con il medesimo domiciliata come in atti
– opponente –
contro
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (GIA’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.) (p.i. 09633951000), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell’Avv. Avv. Smeralda Pizzi (C.F.PZZSRL77E48F158R) in virtù di mandato per atto separato allegato all’atto di costituzio ne in giudizio e con il medesimo domiciliata come in atti
– opposta-
mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dell’11 aprile 2023 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell’art. 132 c.p.c. Infatti, l’art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell’udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002)
I fatti di causa e le posizioni delle parti
1. Con atto di citazione notificato ritualmente l’8 ottobre 2018 L.G.S. SRL proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1048/2018 del 21.08.2018 e notificato il 6.09.2018 con il quale, su istanza della Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. (già Enel Servizio Elettrico s.p.a.) si ingiunge alla LGS s.r.l. il pagamento della somma di € 38.893,83 per erogazione di energia elettrica. Il credito deriverebbe dalla fornitura di energia elettrica erogata in favore della società e contabilizzata a mezzo fattura n. 64015204102165A del 23.06.2017. Con l’opposizione in esame si contestava la pretesa nell’an e nel quantum;
2. Costituitosi il Servizio Elettrico Nazionale nel resistere alla opposizione ne eccepiva l’assoluta infondatezza a cagione del la legittimità della pretesa nascente da un incontestato rapporto di somministrazione e dalla prova del credito risultante dalla fattura posta a base del concesso D.I. opposto;
3. Instauratosi il contraddittorio, il Giudicante negava la provvisoria esecutività del Decreto opposto e concedeva i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
4. Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale ammetteva la prova per testi articolata dall’opponente. Parte opposta non articolava richieste istruttorie.
5. Assunte le deposizioni testimoniali, questo Giudicante, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la discussione l’udienza del l’11/04/2023, concedendo alla parti termine fino a venti giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali. La difesa della Società opposta non ha presentato Note conclu sionali. In data odierna la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
DIRITTO
A) Sulla non opponibilità delle eccezioni avversarie alla convenuta opposta.
Previamente va esaminata l’eccezione di parte opposta che, alla luce del quadro normativo, ritiene che esse riguardino attività compiute da un soggetto terzo e precisamente svolte dal competente distributore di zona che, nella fattispecie, deve essere individuato nella società E- Distribuzione S.p.A., già Enel Distribuzione Spa.
L’eccezione è priva di pregio e Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. rimane parte processuale anche nella presente fase.
Invero, la società opposta ha specificato di avere emesso la fattura posta a fondamento del D.I. dopo avere ricevuto dalla società di distribuzione i dati relativi alla ricostruzione dei consumi sfuggiti alla registrazione a causa della denunciata manomissione del misuratore di cui si dirà.
Il Servizio elettrico nazionale è il percettore delle somme risultanti in bolletta, pertanto è incontestabile che parte del giudizio odierno sia la società in essa evocata a cui vanno opposte tutte le eccezioni riguardanti la fattispecie odierna mente in trattazione.
b) Sulla fondatezza della pretesa
L’opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
La vicenda trae origine da una verifica effettuata in data 22.03.17 da E-distribuzione sul contatore di cui al presente giudizio, che avrebbe rilevato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi consistente, in particolare, nell’apposizione di un corpo estraneo al contatore atto ad alterare la regolare registrazione dei consumi.
Ne conseguiva che la società di distribuzione provvedeva ad effettuare la ricostruzione dei consumi, per il periodo dal 08/01/2012 al 21/03/2017, sulla scorta della quale Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. emetteva la fattura n. 64015204102165A del 23/06/2017 di € 38.893,83 provvedendo, quindi, a richiedere i quantitativi di energia che,
in ragione del malfunzionamento del contatore, non erano stati registrati correttamente. Nel caso di specie, sostiene l’opposto, la ricostruzione dei consumi da parte del Distributore competente – E Distribuzione S.p.A. – sarebbe avvenuta in ottemperanza alla normativa di settore emessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed in particolare in conformità alla Delibera n. 200/99 (adottata il 28 dicembre 1999)
Va in proposito, e previamente, richiamata la normativa di settore.
L’art. 1559 cc descrive il contratto di somministrazione definendolo come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Caratteristiche di questo contratto sono, da un lato, l’obbligo assunto da una parte di fornire (nel corso del tempo) delle prestazioni, mentre l’altra parte contrattuale assume l’obbligo di pagare tali forniture. Il successivo art. 1560 cc si occupa dell’identificazione della quantità del bene fornito e prevede che se non è determinata l’entità della somministrazione, (quando il contratto è stipulato) la quantità di somministrazione s’intende pattuita in quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto.
Cardine del contratto in esame è il sistema di quantificazione dei consumi (o delle forniture) e la prova dei medesimi consumi. E’ principio consolidato quello per cui la fattura emessa dal somministrante è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal somministrante opposto (Cass. 12.2.1998, n. 1505, Cass. 30 .7.2004, n. 14556; nel merito recentemente Trib. Roma 5.2.2015 Tribunale di Torino, 22.1.2016 Tribunale Pescara, 16.8.2013, n. 5482).
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente affermato l’inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca del l’avvenuta effettiva prestazione delle forniture effettuate non ché la necessità che la società di somministrazione provi le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso il deposito in giudizio delle fatture di trasporto emessa dal terzo distributore (cfr. Tribunale Civile di Roma n. 548/2018, depositata in data 10.01.2018).
Pertanto, l’onere della prova sull’effettività dei consumi, nonché sul corretto funzionamento del contatore inerente l’utenza oggetto di causa, grava direttamente sulla società fornitrice.
L’obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale può risolversi in un privilegio probatorio, che viene meno in caso di contestazione dei consumi.
Invero è già stato statuito che “…in tema di contratti di som ministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzio nante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali in trusioni di terzi non potessero alterare il normale funziona mento del misuratore o determinare un incremento dei con sumi…” (Cass. Ord. n. 19154 del 19 luglio 2018).
Ove detta contestazione venga stata mossa, incombe al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documen tazione del consumo relativo all’utenza, sia il malfunzionamen to del contatore.
Nel caso di specie, applicando il detto principio, incombeva in primis sul gestore dimostrare la manomissione del contatore ai fini della legittimazione del consumo presuntivo; solo successivamente l’onere della dimostrazione di buona custodia sarebbe stata a carico del consumatore finale.
E’ incontestabile che l’opposta non ha colmato la lacuna probatoria nel corso del procedimento, non richiedendo neanche, con la memoria istruttoria, di provare quanto costituiva oggetto di suo preciso onere ex art. 2697 c.c. Essa, invero, non ha chiesto un’indagine tecnica volta alla verifica del buon funzionamento del misuratore e del contatore e che accertasse l’even tuale prelievo irregolare, l’imputabilità all’opponente ed il suo ammontare; non ha esibito, neppure in foto, il magnete che sarebbe stato trovato nel marzo del 2017 onde poter accertare, se ed in quale maniera, tale strumento avesse alterato la regolare misurazione del consumo.
Del resto, la Suprema Corte ha, già, affermato l’impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione al momento della rimozione se è determinata dal comportamento del creditore.
Va, infatti, evidenziato che il misuratore ed il contatore sono sempre stati, successivamente alla sostituzione, nell’esclusivo possesso della Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., come risulta dagli atti di causa e che essa, addirittura si è opposta alla loro esibizione, richiesta da parte opponente.
A fronte di detto onere l’utente ben ha potuto, in difetto, eser citare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell’utenza e della possibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo
E’, infatti, fuor di dubbio che la circostanza dell’impedimento, da parte il fornitore, alla verifica del malfunzionamento del contatore, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell’im possibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.
La pretesa creditoria ne risulta fondata unicamente su ipotesi e congetture rimaste prive di dimostrazione scientifica e tecnica che, dimostrando l’effettiva manomissione, potessero suppor tare la pretesa creditoria. Essa, in definitiva, si basa unicamen te su di un verbale redatto dallo stesso creditore, non validato a mezzo di qualsivoglia mezzo istruttorio.
Pertanto, ed in sintesi, ritiene, dunque, il Giudicante, per le ragioni già esposte, il difetto di prova del credito azionato in via monitoria, in quanto la ricostruzione dei consumi posta a base della fatturazione, si presenta del tutto sguarnita di prova sia riguardo all’an (non essendo stato provato che i consumi furono maggiori di quello che sono stati registrati dal contato re) e, di conseguenza, anche con riguardo al quantum.
L’opposizione va, pertanto, accolta, ed il Decreto in revocato.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquida no come in dispositivo, in ragione dell’accolto, in applica zione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a 52.000,00) nonché delle attività processuali svolte dalle parti e del numero e della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da attribuirsi al procuratore della parte vincitrice dichiara tosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice Onorario Dr.ssa Maria Gabriella Cappiello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa e respinta:
– ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto, annulla il Decreto Ingiuntivo n° 1048/2018 emesso in data 21/08/2018 dal Tribunale di Avellino.
– .CONDANNA per l’effetto parte opponente, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell’opponente L.G.S S.R.L., in persona del legale tapp.te, delle spese di giudizio che si liquidano in …
La presente sentenza costituisce parte integrante del ver bale d’udienza redatto in pari data.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Gabriella Cappiello